Disposizioni generali

Testo in vigore dal: 20-4-2013

ATTIVA I RIFERIMENTI NORMATIVI IN MULTIVIGENZA

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della

Costituzione;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’

nella pubblica amministrazione», ed in particolare i commi 35 e 36

dell’articolo 1;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi»;

Vista la legge 18 giungo 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo

sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in

materia di processo civile»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice

dell’amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante:

«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», ed in

particolare il comma 8 dell’articolo 11;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Considerato che le disposizioni gia’ contenute nell’articolo 18 del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, costituiscono principio

fondamentale della normativa in materia di trasparenza dell’azione

amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale, anche

agli altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata, di cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 281 del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 15 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione;

 

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

 

 

Principio generale di trasparenza

 

1. La trasparenza e’ intesa come accessibilita’ totale delle

informazioni concernenti l’organizzazione e l’attivita’ delle

pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e

sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di

segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di

protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio

democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di

imparzialita’, buon andamento, responsabilita’, efficacia ed

efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrita’ e lealta’

nel servizio alla nazione. Essa e’ condizione di garanzia delle

liberta’ individuali e collettive, nonche’ dei diritti civili,

politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e

concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al

servizio del cittadino.

3. Le disposizioni del presente decreto, nonche’ le norme di

attuazione adottate ai sensi dell’articolo 48, integrano

l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate

dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione,

contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma

dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e

costituiscono altresi’ esercizio della funzione di coordinamento

informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione

statale, regionale e locale, di cui all’articolo 117, secondo comma,

lettera r), della Costituzione.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai

sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo dell’articolo 2 della Costituzione:

«Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti

inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle

formazioni sociali ove si svolge la sua personalita’, e

richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di

solidarieta’ politica, economica e sociale.»

Si riporta il testo dell’articolo 3, secondo comma,

della Costituzione:

«Art. 3.

(Omissis).

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di

ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la

liberta’ e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il

pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione

politica, economica e sociale del Paese.».

L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio

della funzione legislativa non puo’ essere delegato al

Governo se non con determinazione di principi e criteri

direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti

definiti.

L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra

l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di

promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di

legge ed i regolamenti.

Si riporta il testo dell’articolo 97 della

Costituzione:

«Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo

disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon

andamento e l’imparzialita’ dell’amministrazione.

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere

di competenza, le attribuzioni e le responsabilita’ proprie

dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede

mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».

Si riporta il testo dell’articolo 113 della

Costituzione:

«Art. 113. Contro gli atti della pubblica

amministrazione e’ sempre ammessa la tutela giurisdizionale

dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi

di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non puo’ essere esclusa o

limitata a particolari mezzi di impugnazione o per

determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione

possono annullare gli atti della pubblica amministrazione

nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.».

L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro, che

la potesta’ legislativa e’ esercitata dallo Stato e dalle

Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche’ dei

vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli

obblighi internazionali.

Si riporta il testo dell’articolo 1, commi 35 e 36,

della legge 6 novembre 2012, n. 190:

«Art. 1.

(Omissis).

35. Il Governo e’ delegato ad adottare, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, un

decreto legislativo per il riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni, mediante la modifica o l’integrazione

delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione

di nuove forme di pubblicita’, nel rispetto dei seguenti

principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che

prevedono obblighi di pubblicita’ a carico delle

amministrazioni pubbliche;

b) previsione di forme di pubblicita’ sia in ordine

all’uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo

svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;

c) precisazione degli obblighi di pubblicita’ di dati

relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere

elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo

politico, di livello statale, regionale e locale. Le

dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui

alla lettera a) devono concernere almeno la situazione

patrimoniale complessiva del titolare al momento

dell’assunzione della carica, la titolarita’ di imprese, le

partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti

entro il secondo grado di parentela, nonche’ tutti i

compensi cui da’ diritto l’assunzione della carica;

d) ampliamento delle ipotesi di pubblicita’, mediante

pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni

relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano

funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento

agli incarichi di responsabilita’ degli uffici di diretta

collaborazione;

e) definizione di categorie di informazioni che le

amministrazioni devono pubblicare e delle modalita’ di

elaborazione dei relativi formati;

f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e

le informazioni di cui al presente comma anche in formato

elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per

formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati

resi disponibili e fruibili on line in formati non

proprietari, a condizioni tali da permetterne il piu’ ampio

riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione

senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione

diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne

l’integrita’;

g) individuazione, anche mediante integrazione e

coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei

termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione

obbligatoria;

h) individuazione, anche mediante revisione e

integrazione della disciplina vigente, delle

responsabilita’ e delle sanzioni per il mancato, ritardato

o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo

adottato ai sensi del comma 35 integrano l’individuazione

del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle

amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza,

prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva

amministrazione, a norma dell’articolo 117, secondo comma,

lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresi’

esercizio della funzione di coordinamento informativo

statistico e informatico dei dati dell’amministrazione

statale, regionale e locale, di cui all’articolo 117,

secondo comma, lettera r), della Costituzione.».

La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia

di procedimento amministrativo e di diritto di acceso ai

documenti amministrativi) e’ pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.

La legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo

sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’

nonche’ in materia di processo civile) e’ pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140.

Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice

dell’amministrazione digitale) e’ pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112.

Si riporta il testo dell’articolo 11, comma 8, del

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:

«Art. 11.

(Omissis).

8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul

proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile

accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza,

valutazione e merito»:

a) il Programma triennale per la trasparenza e

l’integrita’ ed il relativo stato di attuazione;

b) il Piano e la Relazione di cui all’articolo 10;

c) l’ammontare complessivo dei premi collegati alla

performance stanziati e l’ammontare dei premi

effettivamente distribuiti;

d) l’analisi dei dati relativi al grado di

differenziazione nell’utilizzo della premialita’ sia per i

dirigenti sia per i dipendenti;

e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli

Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile

delle funzioni di misurazione della performance di cui

all’articolo 14;

f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di

posizioni organizzative, redatti in conformita’ al vigente

modello europeo;

g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica

evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e

delle componenti legate alla valutazione di risultato;

h) i curricula e le retribuzioni di coloro che

rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;

i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti,

conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.».

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, e’

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n.

174.

Si riporta l’articolo 18 del decreto legge 22 giugno

2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7

agosto 2012, n. 134:

«Art. 18. (Amministrazione aperta)

1. La concessione delle sovvenzioni, contributi,

sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione

dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti,

imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di

qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7

agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono

soggetti alla pubblicita’ sulla rete internet, ai sensi del

presente articolo e secondo il principio di accessibilita’

totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27

ottobre 2009, n. 150.

2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni

diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito

internet dell’ente obbligato sono indicati: a) il nome

dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati

fiscali; b) l’importo; c) la norma o il titolo a base

dell’attribuzione; d) l’ufficio e il funzionario o

dirigente responsabile del relativo procedimento

amministrativo; e) la modalita’ seguita per

l’individuazione del beneficiario; f) il link al progetto

selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonche’

al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o

servizio.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate,

con link ben visibile nella homepage del sito, nell’ambito

dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito»

di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che

devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai

motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne

consente l’esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi

dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196.

4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono

diretta attuazione dei principi di legalita’, buon

andamento e imparzialita’ sanciti dall’articolo 97 della

Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre

2012, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere g), h),

l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche

amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende

speciali e le societa’ in house delle pubbliche

amministrazioni. Le regioni ad autonomia speciale vi si

conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni

dei rispettivi Statuti.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni

di vantaggi economici successivi all’entrata in vigore del

presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del

presente articolo costituisce condizione legale di

efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed

attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro

nel corso dell’anno solare previste dal comma 1, e la sua

eventuale omissione o incompletezza e’ rilevata d’ufficio

dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria

diretta responsabilita’ amministrativa, patrimoniale e

contabile per l’indebita concessione o attribuzione del

beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata

pubblicazione e’ altresi’ rilevabile dal destinatario della

prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro

abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno

da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi

dell’articolo 30 del codice del processo amministrativo di

cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

6. Restano fermi l’articolo 12 della legge 7 agosto

1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12

aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l’articolo

8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori

disposizioni in materia di pubblicita’. Ai pagamenti

obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai

connessi trattamenti previdenziali e contributivi si

applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su

proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico, e’ autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre

2012, previo parere della Conferenza unificata, un

regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge

23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette

disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le

modalita’ di pubblicazione dei dati di cui ai commi

precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di

cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo

stesso regolamento potra’ altresi’ disciplinare le

modalita’ di attuazione del presente articolo in ordine ai

pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralita’

di soggetti sulla base del medesimo titolo.

7. All’attuazione del presente articolo si provvede con

le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica.».

Si riporta il testo dell’articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

«Art. 8. (Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e

Conferenza unificata)

1. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’

unificata per le materie ed i compiti di interesse comune

delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita’

montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’

presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per

sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per

gli affari regionali nella materia di rispettiva

competenza; ne fanno parte altresi’ il Ministro del tesoro

e del bilancio e della programmazione economica, il

Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il

Ministro della sanita’, il presidente dell’Associazione

nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente

dell’Unione province d’Italia – UPI ed il presidente

dell’Unione nazionale comuni, comunita’ ed enti montani –

UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati

dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI.

Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque

rappresentano le citta’ individuate dall’articolo 17 della

legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere

invitati altri membri del Governo, nonche’ rappresentanti

di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici).

3. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’

convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi

il presidente ne ravvisi la necessita’ o qualora ne faccia

richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e’

convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le

sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei

Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari

regionali o, se tale incarico non e’ conferito, dal

Ministro dell’interno.».

 

Note all’art. 1:

Si riporta il testo dell’articolo 117, secondo comma,

lett. m) ed r) della Costituzione:

«Art. 117.

(Omissis).

m) determinazione dei livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

(Omissis).

r) pesi, misure e determinazione del tempo;

coordinamento informativo statistico e informatico dei dati

dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere

dell’ingegno;

 

Programma per la Trasparenza e l’Integrità

Oneri informativi per cittadini e imprese

 

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