Testo in vigore dal: 20-4-2013
ATTIVA I RIFERIMENTI NORMATIVI IN MULTIVIGENZA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della
Costituzione;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’
nella pubblica amministrazione», ed in particolare i commi 35 e 36
dell’articolo 1;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 18 giungo 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in
materia di processo civile»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante:
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», ed in
particolare il comma 8 dell’articolo 11;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Considerato che le disposizioni gia’ contenute nell’articolo 18 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, costituiscono principio
fondamentale della normativa in materia di trasparenza dell’azione
amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale, anche
agli altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata, di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 281 del 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Principio generale di trasparenza
1. La trasparenza e’ intesa come accessibilita’ totale delle
informazioni concernenti l’organizzazione e l’attivita’ delle
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di
segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di
protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio
democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di
imparzialita’, buon andamento, responsabilita’, efficacia ed
efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrita’ e lealta’
nel servizio alla nazione. Essa e’ condizione di garanzia delle
liberta’ individuali e collettive, nonche’ dei diritti civili,
politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e
concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al
servizio del cittadino.
3. Le disposizioni del presente decreto, nonche’ le norme di
attuazione adottate ai sensi dell’articolo 48, integrano
l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate
dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione,
contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
costituiscono altresi’ esercizio della funzione di coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione
statale, regionale e locale, di cui all’articolo 117, secondo comma,
lettera r), della Costituzione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai
sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell’articolo 2 della Costituzione:
«Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita’, e
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta’ politica, economica e sociale.»
Si riporta il testo dell’articolo 3, secondo comma,
della Costituzione:
«Art. 3.
(Omissis).
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta’ e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.».
L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio
della funzione legislativa non puo’ essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Si riporta il testo dell’articolo 97 della
Costituzione:
«Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l’imparzialita’ dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
di competenza, le attribuzioni e le responsabilita’ proprie
dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».
Si riporta il testo dell’articolo 113 della
Costituzione:
«Art. 113. Contro gli atti della pubblica
amministrazione e’ sempre ammessa la tutela giurisdizionale
dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi
di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non puo’ essere esclusa o
limitata a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione
possono annullare gli atti della pubblica amministrazione
nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.».
L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro, che
la potesta’ legislativa e’ esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche’ dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Si riporta il testo dell’articolo 1, commi 35 e 36,
della legge 6 novembre 2012, n. 190:
«Art. 1.
(Omissis).
35. Il Governo e’ delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per il riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, mediante la modifica o l’integrazione
delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione
di nuove forme di pubblicita’, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che
prevedono obblighi di pubblicita’ a carico delle
amministrazioni pubbliche;
b) previsione di forme di pubblicita’ sia in ordine
all’uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo
svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;
c) precisazione degli obblighi di pubblicita’ di dati
relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo
politico, di livello statale, regionale e locale. Le
dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui
alla lettera a) devono concernere almeno la situazione
patrimoniale complessiva del titolare al momento
dell’assunzione della carica, la titolarita’ di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti
entro il secondo grado di parentela, nonche’ tutti i
compensi cui da’ diritto l’assunzione della carica;
d) ampliamento delle ipotesi di pubblicita’, mediante
pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni
relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano
funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento
agli incarichi di responsabilita’ degli uffici di diretta
collaborazione;
e) definizione di categorie di informazioni che le
amministrazioni devono pubblicare e delle modalita’ di
elaborazione dei relativi formati;
f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e
le informazioni di cui al presente comma anche in formato
elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per
formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati
resi disponibili e fruibili on line in formati non
proprietari, a condizioni tali da permetterne il piu’ ampio
riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione
senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione
diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne
l’integrita’;
g) individuazione, anche mediante integrazione e
coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei
termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione
obbligatoria;
h) individuazione, anche mediante revisione e
integrazione della disciplina vigente, delle
responsabilita’ e delle sanzioni per il mancato, ritardato
o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.
36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo
adottato ai sensi del comma 35 integrano l’individuazione
del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza,
prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva
amministrazione, a norma dell’articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresi’
esercizio della funzione di coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell’amministrazione
statale, regionale e locale, di cui all’articolo 117,
secondo comma, lettera r), della Costituzione.».
La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di acceso ai
documenti amministrativi) e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
La legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’
nonche’ in materia di processo civile) e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140.
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale) e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112.
Si riporta il testo dell’articolo 11, comma 8, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:
«Art. 11.
(Omissis).
8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul
proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile
accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza,
valutazione e merito»:
a) il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrita’ ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all’articolo 10;
c) l’ammontare complessivo dei premi collegati alla
performance stanziati e l’ammontare dei premi
effettivamente distribuiti;
d) l’analisi dei dati relativi al grado di
differenziazione nell’utilizzo della premialita’ sia per i
dirigenti sia per i dipendenti;
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile
delle funzioni di misurazione della performance di cui
all’articolo 14;
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di
posizioni organizzative, redatti in conformita’ al vigente
modello europeo;
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica
evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e
delle componenti legate alla valutazione di risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che
rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti,
conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.».
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n.
174.
Si riporta l’articolo 18 del decreto legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 134:
«Art. 18. (Amministrazione aperta)
1. La concessione delle sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione
dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti,
imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di
qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7
agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono
soggetti alla pubblicita’ sulla rete internet, ai sensi del
presente articolo e secondo il principio di accessibilita’
totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150.
2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni
diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito
internet dell’ente obbligato sono indicati: a) il nome
dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati
fiscali; b) l’importo; c) la norma o il titolo a base
dell’attribuzione; d) l’ufficio e il funzionario o
dirigente responsabile del relativo procedimento
amministrativo; e) la modalita’ seguita per
l’individuazione del beneficiario; f) il link al progetto
selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonche’
al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o
servizio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate,
con link ben visibile nella homepage del sito, nell’ambito
dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito»
di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che
devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai
motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne
consente l’esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi
dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
diretta attuazione dei principi di legalita’, buon
andamento e imparzialita’ sanciti dall’articolo 97 della
Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre
2012, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere g), h),
l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche
amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende
speciali e le societa’ in house delle pubbliche
amministrazioni. Le regioni ad autonomia speciale vi si
conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni
dei rispettivi Statuti.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni
di vantaggi economici successivi all’entrata in vigore del
presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del
presente articolo costituisce condizione legale di
efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro
nel corso dell’anno solare previste dal comma 1, e la sua
eventuale omissione o incompletezza e’ rilevata d’ufficio
dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria
diretta responsabilita’ amministrativa, patrimoniale e
contabile per l’indebita concessione o attribuzione del
beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata
pubblicazione e’ altresi’ rilevabile dal destinatario della
prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro
abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno
da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi
dell’articolo 30 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
6. Restano fermi l’articolo 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12
aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l’articolo
8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori
disposizioni in materia di pubblicita’. Ai pagamenti
obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai
connessi trattamenti previdenziali e contributivi si
applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, e’ autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre
2012, previo parere della Conferenza unificata, un
regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette
disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le
modalita’ di pubblicazione dei dati di cui ai commi
precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di
cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo
stesso regolamento potra’ altresi’ disciplinare le
modalita’ di attuazione del presente articolo in ordine ai
pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralita’
di soggetti sulla base del medesimo titolo.
7. All’attuazione del presente articolo si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
Si riporta il testo dell’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e
Conferenza unificata)
1. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita’
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi’ il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita’, il presidente dell’Associazione
nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia – UPI ed il presidente
dell’Unione nazionale comuni, comunita’ ed enti montani –
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque
rappresentano le citta’ individuate dall’articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche’ rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici).
3. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita’ o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e’
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e’ conferito, dal
Ministro dell’interno.».
Note all’art. 1:
Si riporta il testo dell’articolo 117, secondo comma,
lett. m) ed r) della Costituzione:
«Art. 117.
(Omissis).
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
(Omissis).
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell’ingegno;
Programma per la Trasparenza e l’Integrità
Oneri informativi per cittadini e imprese